STATUTO ORIONE YOGA SHIATSU DISCIPLINE PER LA SALUTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
COSTITUZIONE SEDE E DURATA
Art. 1) E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica, di Promozione Sociale e culturale senza scopo di lucro denominata “Orione Yoga Shiatsu Discipline per la salute Associazione Sportiva Dilettantistica“. “L’Associazione ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’Ente di promozione sportiva cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
L’Associazione ha sede in Pescara alla Via Ugo Foscolo, 41. L’Associazione potrà comunque esercitare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere sostituita la sede legale senza che vi sia la necessità di modificare lo Statuto.
La durata dell’Associazione è illimitata.
NATURA E SCOPI
Art. 2) L’Associazione non ha scopo di lucro e durante la sua vita non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salvo che gli stessi non siano imposti per legge. L’Associazione svolge la sua attività senza distinzione di religione, di politica e di etnia. Scopo dell’Associazione è promuovere la ricerca individuale e collettiva dell’equilibrio nel corpo e nello spirito e dell’armonia con gli altri e la natura. Tale scopo verrà perseguito attraverso lo studio, la pratica, la ricerca, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, di formazione psicofisica e culturali connesse alle discipline orientali e a quelle ginniche.
Ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l’esercizio di:
a) attività teorico-pratiche afferenti le aree del benessere, delle discipline orientali, dello Yoga, della meditazione, dello Shiatsu.
b) attività sportive dilettantistiche afferenti le aree della ginnastica generale, posturale, correttiva e respiratoria, delle discipline aerobiche ed arti marziali, dell’avviamento allo sport. Sono comprese le attività didattiche per l’avvio ed il perfezionamento delle varie discipline.
c) attività culturali, artistiche al fine di migliorare la qualità della vita dei propri associati.
d) attività di formazione extrascolastiche nelle aree di pertinenza.
Per raggiungere i propri scopi, l’Associazione potrà favorire incontri di studio, promuovere ed organizzare lezioni, corsi di approfondimento, seminari, serate culturali, convegni, conferenze, manifestazioni e qualsiasi altra forma divulgativa. Inoltre l’Associazione potrà svolgere corsi di aggiornamento e di formazione professionale.
La divulgazione di quanto sopra potrà avvenire anche attraverso stampati, libri, riviste, supporti informatici, siti e portali internet, ogni forma di promozione ed ogni tipo di mass-media.
Le attività sociali potranno anche essere organizzate in collaborazione con altre Associazioni o Enti. Nel conseguire le finalità istituzionali l’Associazione potrà prestare in favore dei propri associati e/o tesserati dell’Organizzazione Nazionale di appartenenza tutti quei servizi di diretta attuazione dello scopo sociale, nonché una serie di prestazioni connesse all’attuazione dello scopo sociale che possono essere sintetizzate nella somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di viaggi, soggiorni, gite, escursioni e convegni. Detti servizi potranno essere forniti dietro pagamento di un corrispettivo specifico in relazione alla maggiore o diversa prestazione cui danno diritto. Per il conseguimento dello scopo sociale, l’Associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere attività commerciali rivolte ai Soci, ma anche a terzi, aziende, Enti pubblici e privati, purché dette operazioni siano strumentali agli scopi sociali. Eventuali avanzi di gestione andranno comunque ed in ogni caso reinvestiti nell’Associazione al fine del perseguimento dello scopo istituzionale.
SOCI DIRITTI E DOVERI
Art. 3) Possono far parte dell’Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta dichiarando di condividerne gli scopi sociali, per i minori è necessario l’assenso dei genitori. L’adesione è subordinata all’interesse per il raggiungimento degli scopi sociali.
Tutti i Soci hanno diritto di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture secondo gli scopi statutari e di partecipare, con diritto di voto, alla vita associativa.
Per diventare Socio dell’Associazione è necessario e indispensabile:
– inoltrare domanda al Presidente del Consiglio Direttivo dichiarando di condividere i principi e le finalità dell’Associazione;
– accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione;
– versare la quota associativa annuale e le eventuali quote di partecipazione alle attività.
Analoga procedura dovrà essere seguita per riacquisire la qualifica di Socio da chi l’ha persa per uno dei motivi illustrati successivamente.
La qualifica di Socio si acquisisce con la delibera del Presidente o del vice Presidente, con la conseguente iscrizione nel Libro Soci e consegna della tessera. Le delibere presidenziali riguardanti le qualifiche di Socio vanno ratificate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
L’iscrizione ha validità di dodici mesi e si rinnova tacitamente al pagamento della quota associativa. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato. A nessun titolo è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.
La qualifica di Socio viene perduta per recesso, decadenza, esclusione.
La recessione avviene automaticamente con la presentazione al Consiglio Direttivo, da parte del Socio, della dichiarazione di dimissioni.
La decadenza è automatica per tutti i Soci che dopo 90 (novanta) giorni dalla scadenza non abbiano ancora versato la loro quota annuale.
L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei Soci che hanno manifestato un comportamento contrario ai principi stabiliti da questo Statuto o dai Regolamenti successivamente adottati.
ORGANI SOCIALI
Art. 4) Gli organi dell’Associazione sono: L’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.
Art. 5) L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i soci maggiorenni a prescindere dalla categoria nominale di appartenenza degli stessi. E’ presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che nomina al suo interno un segretario, con il compito di redigere il verbale della riunione. Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto in ragione di un voto per testa ex art. 2538 cc. Non sono ammesse deleghe.
La convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno da esporsi presso la sede sociale almeno venti giorni prima. La convocazione potrà avvenire anche mediante fax, posta elettronica o posta ordinaria.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno. Nel corso dell’esercizio sociale, può essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o utile alla gestione sociale, oppure, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da un terzo dei Soci. L’Assemblea ordinaria approva annualmente il Rendiconto Finanziario consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni 4 anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 5, elegge i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari, delibera l’approvazione e le eventuali modifiche del Regolamento interno e su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
L’Assemblea Ordinaria si riunisce:
- su delibera del Consiglio Direttivo il primo sabato del mese di settembre di ogni anno sociale, alle ore 17, presso la Sede dell’Associazione o in altri locali da indicarsi nell’avviso di convocazione, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale, sulla determinazione delle quote e dei contributi associativi e su ogni altro argomento di carattere generale iscritto all’ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo;
- su delibera del Consiglio Direttivo ogni volta che questo lo ritenga utile ed opportuno ai fini dello svolgimento della vita associativa;
- ovvero su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
Tutte le delibere dell’Assemblea ed i rendiconti finanziari approvati sono in libera visione in ogni momento per i Soci che ne faranno espressa richiesta.
L’Assemblea Straordinaria delibera per: modifiche allo Statuto, scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è valida solo con la presenza della metà più uno dei Soci, in seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria sono prese con il voto favorevole di almeno 3/5 (tre quinti) dei Soci presenti in prima convocazione e con maggioranza dei Soci presenti in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Art. 6) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Ha il compito di provvedere alla gestione dell’Associazione per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali, in particolare:
– delibera la convocazione delle assemblee;
– delibera sulla ammissione dei nuovi soci;
– predispone il Regolamento;
– vigila sull’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
– organizza l’attività dell’Associazione;
– nomina dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spese. Gli incarichi di istruzione o direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo;
– amministra il patrimonio, predispone il rendiconto finanziario.
I componenti del Consiglio Direttivo non potranno ricoprire medesime cariche sociali in altre associazioni o società sportive nell’ambito della stessa disciplina e nel medesimo Ente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno 3 (tre) consiglieri. Le deliberazioni sono prese a voto unanime. Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono eletti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta l’anno, prima delle assemblee, su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti o dei soci esterni al consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.
Art. 7) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea dei Soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 4 (quattro) anni. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvede alla sua convocazione, vigila sulla esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile. Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, collabora alla gestione dell’Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.
PATRIMONIO E GESTIONE SOCIALE
Art. 8) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai Soci, o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività, le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili; dagli introiti derivanti da cessioni di proprie pubblicazioni, cedute prevalentemente agli associati, dalle donazioni e dai beni mobili ed immobili acquistati, oppure pervenuti all’Associazione sotto forma di lascito o di altra liberalità, per essere impiegati al fine del raggiungimento degli scopi sociali; da corrispettivi conseguiti per l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, da eventuali fondi costituiti con le eccedenze di gestione, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da quei proventi derivanti dalla gestione, in maniera meramente marginale, di attività di natura commerciale: in tal caso si dovranno osservare le normative amministrative e fiscali vigenti. Tale attività commerciale si intende su prodotti collegati o direttamente utilizzati nell’Associazione attinenti alle discipline del benessere offerte nella sede ai propri Soci.
Secondo quanto deliberato, le attività svolte dai Soci e Soci amministratori, in favore dell’Associazione, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente circa i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, possono essere effettuate sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito quali liberalità.
Art. 9) Quote sociali: gli importi delle quote d’iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell’ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e i servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo, il quale ne prevede anche i temini e le modalità di pagamento.
Art. 10) Il rendiconto economico-finanziario deve essere presentato all’Assemblea dei Soci per la sua approvazione. L’esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. L’eventuale residuo attivo risultante dal bilancio dovrà essere riutilizzato per il conseguimento delle finalità sociali. Durante la vita dell’Associazione è comunque fatto assoluto divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.
STATUTO – REGOLAMENTI
Art. 11) Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Assemblea. I rapporti tra i Soci e l’Associazione possono essere retti da appositi regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo che a loro volta devono essere approvati dall’Assemblea.
SCIOGLIMENTO
Art. 12) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi o sociali ai sensi dell’art.90 L. 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni o a fini di utilità pubblica sentendo l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, L. 662/96.
COLLEGIO ARBITRALE
Art. 13) Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione e i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre membri che giudica con decisioni non appellabili ed in via definitiva e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati, l’Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti fin d’ora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.
Norme finali
Art. 14) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.